Art. 235-bis
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[1]((In conformita' dell'art. 9 dello statuto, il Banco puo' assumere servizi di cassa per conto di enti pubblici e di aziende private a loro rischio.
[2]Le modalita' per il disimpegno di ciascun servizio di cassa sono stabilite in apposita convenzione approvata dal Consiglio di amministrazione, il quale stabilisce la provvigione da corrispondere all'Istituto, fissandola in una misura tale da assicurare un adeguato margine di utili, tenuto conto delle spese di personale od altro)).
Testo vigente dal 10 giugno 1922 al 16 dicembre 2010 · versione 2 su Normattiva