Art. 239
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[1](Art. 239, approvato con R. D. 16 ottobre 1913, n. 1283).
[2]L'anzianita' e' determinata dalla data di decorrenza della nomina o promozione al grado e alla classe, e, a parita' di date, dalla rispettiva anzianita' nei gradi e nelle classi precedenti, salvo pei gradi di segretario e di ragioniere il disposto dell'art. 252.
[4]Per gli impiegati, che non entrano in virtu' di concorso, l'anzianita' e' determinata dalla data della nomina e, a parita' di date, dall'ordine della nomina.
Testo vigente dal 26 settembre 1914 al 20 marzo 1920 · versione 0 su Normattiva