Art. 24
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[1](Art. 24, Reg. gen. approvato con R. D. 2 agosto 1908, n. 615).
[2]Il Consiglio d'amministrazione esercita le sue attribuzioni ai termini dell'art. 27 dello statuto e del presente regolamento.
Testo vigente dal 26 settembre 1914 al 10 giugno 1922 · versione 0 su Normattiva