Art. 240
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[1](Art. 240, Reg. gen. approvato con R. D. 2 agosto 1908, n. 615).
[2]Nel computo dell'anzianita', agli effetti dell'avanzamento, si detrae:
[3]1° il tempo che l'impiegato abbia passato in aspettativa per ragioni di famiglia;
[4]2° il tempo durante il quale sia stato sospeso dalle funzioni, senza che altro provvedimento posteriore abbia revocato la sospensione.
Testo vigente dal 26 settembre 1914 al 10 giugno 1922 · versione 0 su Normattiva