Art. 240

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[1](Art. 240, Reg. gen. approvato con R. D. 2 agosto 1908, n. 615).

[2]Nel computo dell'anzianita', agli effetti dell'avanzamento, si detrae:

[3]1° il tempo che l'impiegato abbia passato in aspettativa per ragioni di famiglia;

[4]2° il tempo durante il quale sia stato sospeso dalle funzioni, senza che altro provvedimento posteriore abbia revocato la sospensione.

Testo vigente dal 26 settembre 1914 al 10 giugno 1922 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1914-08-06;895~art240 · fonte su Normattiva