Art. 243
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[1](Art. 243, approvato con R. D. 16 ottobre 1913, n. 1283).
[2]Le norme ed i programmi relativi all'esame, di cui all'articolo precedente, sono stabilite dal Consiglio di amministrazione, il quale nomina una Commissione esaminatrice di cui non possono far parte i componenti il Consiglio stesso.
[3]Le prove scritte e orali hanno luogo presso la Direzione generale del Banco, sotto la vigilanza della detta Commissione esaminatrice eventualmente coadiuvata da funzionari del Banco.
[4]Sono dal Consiglio di amministrazione dichiarati vincitori del concorso coloro i quali dalla Commissione esaminatrice risultino classificati primi, nel limite dei posti messi a concorso ed a condizione che abbiano riportato la idoneita' in tutte le materie di esame, secondo le norme stabilite, salvo al Consiglio medesimo il diritto di escludere coloro fra i detti vincitori pei quali dalle indagini suppletive, che sara' possibile di eseguire, prima della proclamazione, ai casellari giudiziari e presso le procure del Re, si accertasse qualche carico.
[5]I concorsi sono validi solamente per il numero dei posti per i quali furono banditi, stabilito volta per volta dal Consiglio di amministrazione.
[6]Pero' il Consiglio di amministrazione, nel caso in cui taluno dei vincitori venisse escluso ai termini del precedente comma o quando avesse fatto pervenire alla Direzione generale del Banco una esplicita dichiarazione di non accettazione del posto, puo' completare il detto numero, seguendo l'ordine di merito dei susseguenti candidati dichiarati idonei in tutte le materie.
Testo vigente dal 26 settembre 1914 al 10 giugno 1922 · versione 0 su Normattiva