Art. 245-bis
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[1]((I posti di segretario che si rendano vacanti nell'intervallo fra un concorso esterno e l'altro possono essere conferiti a scelta dal Consiglio di amministrazione ad applicati e a cassieri provenienti dal grado di applicato, purche' nominati gia' per concorso, i quali siano forniti del titolo di studio di cui all'art. 242, abbiano almeno cinque anni di lodevole servizio, e siano ritenuti capaci al disimpegno delle funzioni di segretario.
[2]In nessun caso il numero dei posti da conferire in tal modo puo' eccedere il quarto dei vincitori del concorso gia' celebrato)).
Testo vigente dal 10 giugno 1922 al 16 dicembre 2010 · versione 2 su Normattiva