Art. 247
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[1](Art. 247, approvato con R. D. 16 ottobre 1913, n. 1283).
[2]Nella terna per la nomina di segretario generale, di cui all'articolo 32 dello statuto, possono essere compresi soltanto i nomi dell'ispettore generale, del ragioniere generale e dei direttori.
[3]In circostanze speciali, o quando ragioni di alto interesse lo giustifichino, il Consiglio d'amministrazione puo', con deliberazione motivata, comprendere nella terna per la nomina del segretario generale il nome di persone estranee al personale del Banco.
Testo vigente dal 26 settembre 1914 al 20 marzo 1920 · versione 0 su Normattiva