Art. 248
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[1](Art. 248, approvato con R. D. 16 ottobre 1913, n. 1283).
[2]La nomina dell'ispettore generale e del ragioniere generale ha luogo a scelta fra i direttori.
[3]In circostanze speciali il Consiglio d'amministrazione puo', con deliberazione motivata, far cadere la scelta sugli ispettori.
Testo vigente dal 26 settembre 1914 al 20 marzo 1920 · versione 0 su Normattiva