Art. 249
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[1](Art. 249, approvato con R. D. l6 ottobre 1913, n. 1283).
[2]La nomina dei direttori e' fatta a scelta, su terna presentata dal direttore generale, tra gli ispettori, i segretari ed i ragionieri.
Testo vigente dal 26 settembre 1914 al 20 marzo 1920 · versione 0 su Normattiva