Art. 251
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[1](Art. 251, approvato con R. D. 16 ottobre 1913, n. 1283).
[2]Tra ispettore generale, ragioniere generale e direttore di prima classe e' ammesso il passaggio.
Testo vigente dal 26 settembre 1914 al 20 marzo 1920 · versione 0 su Normattiva