Art. 252-ter
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[1]((Le promozioni a capo di ufficio hanno luogo, tra i segretari che ne abbiano almeno cinque anni di servizio nel grado per tre quarti in base ad esami di concorso, osservate le disposizioni degli articoli 243 e 262, e per un quarto a scelta nei modi di cui all'art. 252-bis, comma 1°.
[2]Per i segretari forniti di laurea o di diploma di studi superiori giuridici o economici il servizio utile per il concorso e' ridotto a tre anni.
[3]Il concorso e' bandito per un numero di posti non maggiore del doppio di quelli fra i posti vacanti che siano da coprire in tal guisa.
[4]La nomina ha luogo alternativamente tra i vincitori del concorso e quelli scelti per merito del servizio, in ragione di tre e uno rispettivamente.
[5]Possono anche ammettersi al concorso i cassieri capi forniti di uno dei titoli indicati nel 2° comma e quelli che abbiano tre anni di servizio nel grado, e siano altresi' provvisti del titolo di studio richiesto per la ammissione al concorso esterno per i posti di segretario)).
Testo vigente dal 10 giugno 1922 al 16 dicembre 2010 · versione 2 su Normattiva