Art. 255
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[1]((La nomina dei cassieri capi e' fatta dal Consiglio di amministrazione, a scelta per merito, fra i cassieri che abbiano prestato in tale grado almeno otto anni di servizio, o cinque se muniti di uno dei titoli di studio di cui al n. 2 dell'art. 242 tenuto presente, a parita' di merito il disposto dell'art. 262.
[2]L'amministrazione puo' anche far cadere la scelta fra i capi di ufficio e i segretari che abbiano non meno di venticinque anni di eta' con cinque di servizio dalla data della nomina a segretario e che ne facciano richiesta.
[3]Per i cassieri capi scelti nella categoria del personale amministrativo contabile la nomina definitiva al grado di cassiere capo e l'attribuzione del relativo stipendio sono subordinati all'esito favorevole di un periodo di esperimento della durata di un anno.
[4]Avvenuta la conferma della nomina tutti gli effetti retroagiscono alla data dell'inizio dell'esperimento)).
Testo vigente dal 10 giugno 1922 al 16 dicembre 2010 · versione 2 su Normattiva