Art. 259
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[1]((Tutti gli impiegati del Banco debbono essere cittadini italiani.
[2]Negli stabilimenti delle colonie e soltanto come personale ausiliario, l'Amministrazione puo' assumere, al bisogno, elementi di nazionalita' diversa)).
Testo vigente dal 10 giugno 1922 al 16 dicembre 2010 · versione 2 su Normattiva