Art. 260
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[1](Art. 263, Reg. gen. approvato con R. D. 2 agosto 1908, n. 615).
[2]Le promozioni di classe nello stesso grado si conferiscono per anzianita', salvo che per il grado di ufficiale in cui esse si conferiscono in ragione di tre quarti per anzianita' e di un quarto a scelta, per merito.
Testo vigente dal 26 settembre 1914 al 10 giugno 1922 · versione 0 su Normattiva