Art. 264
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[1](Art. 262-bis, approvato con R. D. 16 ottobre 1913, n. 1283).
[2]I sottocassieri, gli applicati, le applicate e gli inservienti, per il primo anno di servizio, dalla data di decorrenza della nomina, sono tenuti in esperimento ai sensi dell'art. 245 e percepiscono una indennita pari allo stipendio minimo del grado rispettivo.
[3]Trascorso tale periodo, ove l'esperimento sia riuscito favorevole sotto ogni riguardo, vien confermata la loro nomina.
Testo vigente dal 26 settembre 1914 al 10 giugno 1922 · versione 0 su Normattiva