Art. 265
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[1](Art. 267, Reg. gen. approvato con R. D. 2 agosto 1908, n. 615).
[2]Gli impiegati del Banco, collocati in aspettativa per motivi di salute o per servizio militare, conservano la rispettiva anzianita' con tutti i diritti che ne conseguono, compresi quei miglioramenti di carriera che per l'anzianita' medesima ad essi competano.
Testo vigente dal 26 settembre 1914 al 10 giugno 1922 · versione 0 su Normattiva