Art. 265

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[1](Art. 267, Reg. gen. approvato con R. D. 2 agosto 1908, n. 615).

[2]Gli impiegati del Banco, collocati in aspettativa per motivi di salute o per servizio militare, conservano la rispettiva anzianita' con tutti i diritti che ne conseguono, compresi quei miglioramenti di carriera che per l'anzianita' medesima ad essi competano.

Testo vigente dal 26 settembre 1914 al 10 giugno 1922 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1914-08-06;895~art265 · fonte su Normattiva