Art. 275
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[1](Art. 277, approvato con R. D. 16 ottobre 1913, n. 1283).
[2]I periodi di esperimento, di cui agli articoli 245 e 264, sono utili agli effetti della pensione.
Testo vigente dal 26 settembre 1914 al 10 giugno 1922 · versione 0 su Normattiva