Art. 276
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[1](Art. 278, Reg. gen. approvato con R. D. 2 agosto 1908, n. 615).
[2]Ai fini del godimento della pensione o delle indennita', gli stipendi ed i maggiori assegnamenti fissi e personali degli impiegati del Banco sono soggetti ad una ritenuta da eseguirsi nella misura e con le forme stabilite dal Consiglio di amministrazione, previa approvazione del Ministero del tesoro.
[3]Negli assegnamenti ora detti non sono compresi quelli inerenti a determinati uffici, che si perdono con la cessazione per qualsiasi causa delle funzioni o del posto.
Testo vigente dal 26 settembre 1914 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva