Art. 28
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[1](Art. 28, Reg. gen. approvato con R. D. 2 agosto 1908, n. 615).
[2]Il processo verbale di ogni adunanza deve essere letto ed approvato nell'adunanza successiva, e firmato da tutti gl'intervenuti aventi diritto al voto e dal segretario del Consiglio.
[3]Nelle deliberazioni prese a maggioranza i dissenzienti possono far notare i motivi del loro voto. Il voto del dissenziente, del quale sia stata chiesta l'inserzione nel processo verbale, deve essere indicato altresi' nel sunto dalle deliberazioni da inviarsi al Ministero del tesoro, ai termini dell'art. 10 dell'allegato P alla legge 8 agosto 1895, n. 486.
[4]Le deliberazioni concernenti persone sono prese a votazione segreta e l'Istituto deve farne menzione nel sunto sopraddetto.
[5]Le proposte del direttore generale, relative a nomine e promozioni, si votano, con schede segrete, per si o per no, sul nome proposto, ed e' nulla la scheda che porti un nome.
[6]Agli effetti della disposizione contenuta nella seconda parte dell'art. 26 dello statuto, il presidente, qualora si tratti di votazione segreta, deve dichiarare il suo voto prima che si proceda allo spoglio dei voti.
[7]I verbali delle deliberazioni prese in ciascuna tornata, sono comunicati al Ministero del tesoro, secondo le disposizioni in vigore. I verbali medesimi sono depositati in originale presso l'ufficio della Direzione generale, che, sotto la responsabilita' del segretario del Consiglio, ne cura la conservazione, comunica gli estratti delle deliberazioni ai competenti uffici e ne rilascia le copie.
Testo vigente dal 26 settembre 1914 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva