Art. 283-bis
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[1]((La decisione del Consiglio di amministrazione sulla responsabilita' materiale dell'impiegato e' esecutiva nonostante contestazioni giudiziali da parte dell'interessato, e da' diritto all'Istituto di procedere alla vendita della cauzione per il ricupero di quanto gli e' dovuto.
[2]L'impiegato in tal caso non puo' mantenere o riassumere il suo ufficio se non reintegri la cauzione in quel termine che sara' fissato dal Consiglio di amministrazione, e che, comunque, non potra' essere maggiore di due mesi.
[3]L'impiegato che non reintegri la cauzione nel detto termine e' dichiarato dimissionario dall'impiego.
[4]E' pero' in facolta' dell'amministrazione di deliberare il trasferimento di lui ad una funzione diversa dello stesso grado ovvero ad un grado diverso dalla stessa o di altra categoria, non superiore a quello occupato, per il quale non sia prescritta alcuna cauzione o che importi l'obbligo di una cauzione minore.
[5]Al trasferimento in altra categoria si puo' far luogo sempre che l'impiegato abbia i titoli di studio richiesti per l'accesso alla categoria stessa.
[6]All'impiegato trasferito in altro grado per la ragione suindicata non si applica la disposizione di cui all'art. 260, e gli si attribuisce invece lo stipendio del nuovo grado corrispondente alla di lui complessiva anzianita' di servizio, e imputando come anzianita' di tale grado anche il servizio prestato nel grado da cui e' trasferito.
[7]I trasferimenti di funzione, grado o di categoria di cui sopra non sono applicabili quando l'impiegato sia incorso di diritto nella sospensione delle funzioni e dallo stipendio a tempo indeterminato)).
Testo vigente dal 10 giugno 1922 al 16 dicembre 2010 · versione 2 su Normattiva