Art. 283
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 26 settembre 1914 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →
[1](Art. 282, Reg. gen. approvato con R. D. 2 agosto 1908, 615).,
[2]Con la cauzione l'impiegato risponde non soltanto dell'opera propria, ma anche di quella delle persone del cui operato egli sia responsabile, ed in generale per qualunque altra responsabilita' di ufficio.
Testo vigente dal 26 settembre 1914 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva