Art. 286
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[1](Art. 285, Reg. gen. approvato con R. D. 2 agosto 1908, n. 615).
[2]Agli impiegati del Banco, che sono obbligati a dare cauzione a norma dell'art. 280, si corrisponde il premio annuale del tre per cento netto sull'ammontare del capitale di essa.
[3]Da tale premio sono esclusi i cassieri, i sotto-cassieri ed i commessi di cassa titolari.
[4]Il premio sulla cauzione non e' corrisposto oltre sei mesi dal giorno in cui l'impiegato abbia lasciato un ufficio richiedente cauzione, quando anche allo spirare del termine indicato non ne sia stato eseguito lo svincolo.
Testo vigente dal 26 settembre 1914 al 10 giugno 1922 · versione 0 su Normattiva