Art. 289-bis

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((La sospensione di primo grado puo' essere inflitta:

  • a)per recidiva nei fatti che diedero motivo a precedente censura;
  • b)per le colpe indicate alla lettera a) dell'articolo precedente quando esse ritardino o comunque ostacolino il regolare andamento dei servizi;
  • c)per contegno non corretto verso l'Amministrazione e i superiori o per lieve insubordinazione;
  • d)per contravvenzione alle incompatibilita' di cui all'art. 40 dello statuto e 268 del presente regolamento;
  • e)per indiscrezioni o inosservanza del segreto negli affari di ufficio, quando non derivi danno all'Istituto;
  • f)per riprovevole condotta privata;
  • e)in genere, per una maggiore gravita' delle mancanze di cui all'art. 288)).

Testo vigente dal 10 giugno 1922 al 16 dicembre 2010 · versione 2 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1914-08-06;895~art289bis · fonte su Normattiva