Art. 289-bis
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((La sospensione di primo grado puo' essere inflitta:
- a)per recidiva nei fatti che diedero motivo a precedente censura;
- b)per le colpe indicate alla lettera a) dell'articolo precedente quando esse ritardino o comunque ostacolino il regolare andamento dei servizi;
- c)per contegno non corretto verso l'Amministrazione e i superiori o per lieve insubordinazione;
- d)per contravvenzione alle incompatibilita' di cui all'art. 40 dello statuto e 268 del presente regolamento;
- e)per indiscrezioni o inosservanza del segreto negli affari di ufficio, quando non derivi danno all'Istituto;
- f)per riprovevole condotta privata;
- e)in genere, per una maggiore gravita' delle mancanze di cui all'art. 288)).
Testo vigente dal 10 giugno 1922 al 16 dicembre 2010 · versione 2 su Normattiva