Art. 289-ter
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[1]((La sospensione di secondo grado puo' essere inflitta:
- a)per recidiva nei fatti che diedero motivo precedentemente a sospensione di primo grado;
- b)per le colpe indicate alla lettera a) dell'art. 288, quando esse determinino un arresto nel funzionamento di uno o piu' servizi, o siano tali da potere arrecare un pregiudizio materiale o morale al Banco o un danno ai privati anche se il pregiudizio o il danno non si verifichi;
- c)per denigrazione, fatta pubblicamente, dell'Istituto e dei superiori;
- d)per atti di violenza verso colleghi o dipendenti;
- e)per debiti contratti verso Istituti o persone che abbiano rapporti di affari col Banco, verso inferiori ed anche verso estranei; in questo ultimo caso solo quando siano causa di frequenti atti giudiziari per inadempienza degli impegni assunti;
[2]e, in genere per una maggiore gravita' delle colpe indicate negli articoli precedenti)).
Testo vigente dal 10 giugno 1922 al 16 dicembre 2010 · versione 2 su Normattiva