Art. 29
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[1](Art. 29, Reg. gen. approvato con R. D. 2 agosto 1908, n. 615).
[2]La decadenza dei membri elettivi del Consiglio di amministrazione, nei casi d'incompatibilita' previsti dagli articoli 39 e 41 dello statuto e sopraggiunti durante la loro gestione, e' dichiarata dal Consiglio d'amministrazione, che ne riferisce nella successiva sessione al Consiglio generale.
Testo vigente dal 26 settembre 1914 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva