Art. 292
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[1](Art. 293, Reg. gen. approvato con R. D. 2 agosto 1908, n. 615).
[2]Il trasferimento con perdita della relativa indennita' viene deliberata dal Consiglio d'amministrazione nel caso di condotta irregolare d'un impiegato, sia nei rapporti coi superiori, colleghi e subalterni, sia nei rapporti col pubblico, la quale renda incompatibile la permanenza dell'impiegato nella residenza.
Testo vigente dal 26 settembre 1914 al 20 marzo 1920 · versione 0 su Normattiva