Art. 293
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[1](Art. 294, Reg. gen. approvato con R. D. 2 agosto 1908, n. 615).
[2]Il Consiglio d'amministrazione, nel caso di abituale condotta irregolare d'un impiegato, puo' privarlo uno o piu' volte della promozione che gli spetterebbe per anzianita', salvo il disposto dell'articolo 295.
Testo vigente dal 26 settembre 1914 al 20 marzo 1920 · versione 0 su Normattiva