Art. 297-bis
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((Delle pene disciplinari inflitte dal segretario generale, dai direttori e dal ragioniere generale, devesi dare immediata comunicazione al direttore generale; di quelle inflitte dal direttore generale, oltre i limiti di competenza dei direttori e del ragioniere generale, deve essere riferito al Consiglio di amministrazione in una delle sue prossime sedute)).
Testo vigente dal 10 giugno 1922 al 16 dicembre 2010 · versione 2 su Normattiva