Art. 297-bis

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((Delle pene disciplinari inflitte dal segretario generale, dai direttori e dal ragioniere generale, devesi dare immediata comunicazione al direttore generale; di quelle inflitte dal direttore generale, oltre i limiti di competenza dei direttori e del ragioniere generale, deve essere riferito al Consiglio di amministrazione in una delle sue prossime sedute)).

Testo vigente dal 10 giugno 1922 al 16 dicembre 2010 · versione 2 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1914-08-06;895~art297bis · fonte su Normattiva