Art. 299
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[1](Art. 299, Reg. gen. approvato con R. D. 2 agosto 1908, n. 615).
[2]La perdita del diritto alla pensione o all'indennita', nel caso di destituzione, dev'essere espressamente dichiarata dal Consiglio di amministrazione nella sua deliberazione.
Testo vigente dal 26 settembre 1914 al 10 giugno 1922 · versione 0 su Normattiva