Art. 30

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 10 giugno 1922 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →

((Il Consiglio di amministrazione, oltre alle attribuzioni affidategli dallo statuto ed altre di cui nelle successive disposizioni del presente regolamento:

  • a)determina le categorie di operazioni che puo' compiere ciascuna delle sedi, succursali, filiali e agenzie del Banco;
  • b)approva le speciali convenzioni per quei servizi che, ai termini dello statuto, il Banco puo' assumere nell'interesse dell'Istituto, di Enti morali, di Societa' e di privati;
  • c)fissa la ragione dell'interesse sui conti correnti fruttiferi e sui depositi a risparmio, osservate le disposizioni dello statuto della Cassa di risparmio; determina le condizioni dei versamenti e dei rimborsi; stabilisce e modifica i diritti da percepirsi;
  • d)fissa la misura del saggio di favore e quella del saggio ridotto, nei limiti e colle modalita' stabilite dalle rispettive disposizioni di legge come pure determina e modifica i diritti sui depositi a custodia nonche' le provvigioni per la riscossione di effetti e per ogni altro servizio;
  • e)delibera sugli affari di Credito agrario e della Cassa di risparmio, a norma delle speciali disposizioni in vigore, e provvede su quanto concerne le operazioni di Credito fondiario in liquidazione;
  • f)delibera le spese, salvo le attribuzioni del direttore generale di cui all'art. 32;
  • g)determina i diritti da esigere per le copie di bancali, per certificati, per liberazione di polizze e per estratti di conti correnti;
  • h)salvo le attribuzioni del direttore generale, di cui all'art. 32 determina se le spese per lavori e forniture e se le locazioni e simili debbano farsi coll'esperimento di pubbliche aste, ovvero per licitazioni o trattative private, ed approva i progetti di capitolato e i contratti ad esse relativi;
  • i)prende, circa il personale, i provvedimenti determinati dallo statuto e dal presente regolamento;
  • i-bis)approva l'albo degli ingegneri e dei periti;
  • k)determina ogni anno il numero dei commissari di sconto da assegnare ad ogni stabilimento autorizzato allo sconto secondo l'importanza di ciascuno; nomina i commissari stessi sulla proposta del direttore generale, fatta in base alla lista compilata a norma dell'art. 65 lettera f), e dichiara la decadenza di quei commissari che, dopo la nomina, fossero divenuti incompatibili, a tenore dell'art. 101 i);
  • l)esamina e delibera sul rendiconto da presentarsi al Consiglio generale di cui all'art. 20 dello statuto; esamina i bilanci consuntivi al 31 dicembre di ciascun anno del Banco e del Credito fondiario e le relative dimostrazioni delle spese, delle perdite e dei profitti da presentarsi per l'approvazione al Consiglio predetto; e delibera l'elenco degli affari da sottoporsi al Consiglio medesimo;
  • m)esamina ed approva il bilancio preventivo, il rendiconto e il bilancio consuntivo della Cassa di risparmio e del credito agrario. Il rendiconto ed il bilancio consuntivo, saranno uniti in allegato, al bilancio consuntivo del Banco;
  • n)delibera lo stato di previsione delle spese e delle variazioni in esso occorrenti, su proposta del direttore generale;
  • o)approva l'inventario dei beni mobili ed immobili presentato anno per anno dal direttore generale da tenersi a disposizione del Consiglio generale;
  • p)determina le norme per l'amministrazione dei beni immobili dell'azienda bancaria, della sezione del Credito agrario, della cassa di risparmio e del Credito fondiario in liquidazione;
  • q)delibera, salvo l'approvazione del Ministero del tesoro, le norme per la determinazione dei fidi e stabilisce, inoltre, il massimo fido che ogni stabilimento autorizzato allo sconto puo' consentire tenuto conto dell'importanza della Piazza, agli Istituti, Ditte o persone ammesse al fido stesso;
  • r)delibera, ai sensi dell'art. 27 dello statuto, sulle proposte da fare al Ministero per la fabbricazione dei biglietti dell'Istituto, a norma dell'art. 50 del regolamento sul servizio dei biglietti a debito dello Stato, e dei biglietti di banca, approvato con R. decreto 30 ottobre 1896, n. 508;
  • s)delibera l'eliminazione dalle scritture dei crediti, quando essi siano prescritti o quando, dimostrata l'inutilita' che siano iniziati o continuati procedimenti esecutivi o pratiche bonarie, si riconosca che la assoluta irrecuperabilita' del credito sia non soltanto attuale, ma da presumere per altri motivi anche per l'avvenire)).

Testo vigente dal 10 giugno 1922 al 16 dicembre 2010 · versione 2 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1914-08-06;895~art30 · fonte su Normattiva