Art. 302
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[1](Art. 302, Reg. gen. approvato con R. D. 2 agosto 1908, n. 615).
[2]L'ammontare delle sospensioni di cui agli articoli 289, 290 e 291 e delle multe da infliggersi a tenore delle norme di servizio, e' devoluto al fondo delle pensioni degli impiegati del Banco.
Testo vigente dal 26 settembre 1914 al 10 giugno 1922 · versione 0 su Normattiva