Art. 304
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((Gli attuali cassieri provenienti dalla carriera amministrativo-contabile possono prendere parte agli esami di concorso per capi di ufficio subordinatamente alle condizioni di cui allo articolo 253 e possono, inoltre, conseguire la nomina ai posti stessi, a scelta per merito assoluto di servizio, entro il limite del quarto stabilito dall'art. 252, in concorrenza con gli agenti e gli ufficiali delle prime due classi)).
Testo vigente dal 20 marzo 1920 al 10 giugno 1922 · versione 1 su Normattiva