Art. 305

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[1](Art. 305, approvato con R. D. 16 ottobre 1913, n. 1283).

[2]Agl'impiegati provenienti dai contatori in carica alla pubblicazione del R. decreto 1° febbraio 1906, n. 67, saranno applicabili le disposizioni vigenti sulle pensioni degli impiegati del Banco anche per il tempo del servizio prestato anteriormente, con l'obbligo in essi di rimborsare al Banco medesimo la ritenuta del 2 1/2 % sulle indennita' percepite in tutto il periodo del servizio stesso in una misura non inferiore di due annualita' in ciascun anno.

[3]Quando gli impiegati suddetti cessassero dal servizio per qualsiasi causa, o morissero prima di aver completato il rimborso delle ritenute di cui sopra, essi o gli aventi diritto godranno, secondo i casi, della pensione o della indennita' limitatamente al tempo in cui hanno prestato servizio in pianta stabile ed a quello del servizio antecedente per il quale il rimborso sara' stato eseguito, salvo che gli ex-contatori stessi versino il saldo delle ritenuto in unica rata prima di ritirarsi dal servizio o gli aventi diritto prima della liquidazione della indennita' o della pensione e non oltre un anno dalla morte degli ex-contatori.

[4]Queste disposizioni sono applicabili anche agli altri impiegati ex-contatori, che pero', alla data della pubblicazione del citato Regio decreto 1° febbraio 1906, n. 67, rivestivano altra qualita' nel personale stabile dell'Istituto. Per essi il rimborso della ritenuta del 2 1/2 % sulle indennita' percepite in tutto il periodo di servizio prestato nella qualita' di contatori, in una misura non inferiore a due annualita' in ciascun anno, dovra' cominciare dalla data in cui andra' in vigore il presente regolamento.

Testo vigente dal 26 settembre 1914 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1914-08-06;895~art305 · fonte su Normattiva