Art. 306
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[1](Art. 306-bis, approvato con R. D. 18 ottobre 1913, n. 1283).
[2]Alla data della pubblicazione del R. decreto che approva il presente regolamento:
- a)l'ingegnere in carica mantiene il posto e conserva lo stipendio di L. 2000 annue con diritto a duo aumenti quinquennali nella misura ciascuna del decimo del detto stipendio, nonche' il diritto alla pensione giusta le norme vigenti per gli impiegati del Banco;
- b)gli economi-archivisti in carica andranno ad occupare nel grado degli applicati, i primi posti della prima classe conservandosi l'ordine della rispettiva anzianita' attuale;
- c)gli scrivani in carica saranno pure collocati nel grado degli applicati, al seguito degli attuali economi-archivisti, e secondo l'ordine della rispettiva anzianita' attuale;
- d)le copiste in carica saranno collocate nel grado delle applicate secondo l'ordine della rispettiva anzianita' attuale.
[3]Visto, d'ordine di Sua Maesta':
[4]Il ministro del tesoro RUBINI.
Testo vigente dal 26 settembre 1914 al 10 giugno 1922 · versione 0 su Normattiva