Art. 307

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[1]((Alla data della pubblicazione del Regio decreto che approva il presente regolamento:

  • a)i capi d'ufficio in carica passeranno nel nuovo grado di vice-direttore, coi diritti e i doveri inerenti;
  • b)gli impiegati in carica, appartenenti alle categorie seguenti, muteranno la loro denominazione come appresso:

[2]1° gli ufficiali e alunni in segretario;

[3]2º i casseri in cassieri-capi;

[4]3° i sotto cassieri in cassieri;

[5]4º gli inservienti in fattorini;

  • c)le attuali applicate insieme con quelle di cui all'articolo 312, n. 1, conserveranno il loro grado e titolo, e continueranno a far parte di un ruolo speciale transitorio fino all'esaurimento)).

Testo vigente dal 10 giugno 1922 al 16 dicembre 2010 · versione 2 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1914-08-06;895~art307 · fonte su Normattiva