Art. 307
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 10 giugno 1922 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →
[1]((Alla data della pubblicazione del Regio decreto che approva il presente regolamento:
- a)i capi d'ufficio in carica passeranno nel nuovo grado di vice-direttore, coi diritti e i doveri inerenti;
- b)gli impiegati in carica, appartenenti alle categorie seguenti, muteranno la loro denominazione come appresso:
[2]1° gli ufficiali e alunni in segretario;
[3]2º i casseri in cassieri-capi;
[4]3° i sotto cassieri in cassieri;
[5]4º gli inservienti in fattorini;
- c)le attuali applicate insieme con quelle di cui all'articolo 312, n. 1, conserveranno il loro grado e titolo, e continueranno a far parte di un ruolo speciale transitorio fino all'esaurimento)).
Testo vigente dal 10 giugno 1922 al 16 dicembre 2010 · versione 2 su Normattiva