Art. 31

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[1](Art. 31, Reg. gen. approvato con R. D. 2 agosto 1908, n. 615).

[2]Il Consiglio di amministrazione puo' delegare al direttore generale le sue attribuzioni circa la destinazione ed il trasferimento degli impiegati del Banco, purche' non si tratti di direttori, salvo a darne comunicazione al Consiglio stesso nella tornata successiva al provvedimento.

Testo vigente dal 26 settembre 1914 al 20 marzo 1920 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1914-08-06;895~art31 · fonte su Normattiva