Art. 310
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[1]((Non oltre un terzo dei posti complessivamente vacanti nei gradi di ufficiale ed alunno alla data della proclamazione dei vincitori del concorso bandita con deliberazione del Consiglio di amministrazione del 1° giugno 1921, aumentato di non piu' di un terzo dei posti che sisulteranno vacanti nel grado di segretario dopo la nomine al grado di capo di ufficio di cui all'articolo 309, potra' essere conferito, previo parere della Commissione di avanzamento e di disciplina, mediante concorso per titoli al detto grado di segretario, al quale potranno prendere parte gli attuali sottocassieri ed applicati gia' in servizio al 31 dicembre 1920, che siano forniti del titolo di studio richiesto dall'art. 242.
[2]Il detto concorso per titoli sara' regolato da speciali norme stabilite dal Consiglio di amministrazione.
[3]Ai fini della gerarchia e ad ogni altro effetto giuridico, e non pure in ordine al trattamento economico per i sottocassieri ed applicati nominati segretari a norma del presente articolo, l'anzianita' del nuovo grado decorrera' dalla data di nomina del primo vincitore del predetto concorso, in confronto del quale i suddetti avranno precedenza nel ruolo)).
Testo vigente dal 10 giugno 1922 al 16 dicembre 2010 · versione 2 su Normattiva