Art. 312-bis
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[1]((Gli elementi del personale di organico dei commessi di cassa e subalterno, forniti di licenza tecnica, ginnasiale o normale o di altro titolo equipollente, conseguito prima del 31 dicembre 1920, potranno, per una sola volta, essere nominati applicati nel limite dei posti vacanti, in concorso con gli avventizi burocratici, in seguito ad esito favorevole di un esame di idoneita', sostenuto da coloro che, avendone fatta richiesta, vi siano ammessi con deliberazione del Consiglio di amministrazione, presa su proposta del direttore generale.
[2]La nomina definitiva al grado di applicato, sara' altresi', subordinata all'esito favorevole di un periodo di esperimento della durata di un anno reso nelle nuove funzioni.
[3]La graduatoria fra i detti impiegati e gli avventizi burocratici nominati al grado di applicato in virtu' del precedente articolo sara' fatta col criterio stabilito nell'ultimo comma di esso)).
Testo vigente dal 10 giugno 1922 al 16 dicembre 2010 · versione 2 su Normattiva