Art. 312
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[1]((Alla data di attuazione delle presenti disposizioni:
[2]1. Gli avventizi e le avventizie burocratici, in servizio presso il Banco, assunti per la prima volta, anteriormente al 30 settembre 1920, con qualunque eta', purche' non superiore ai 35 anni, i quali si trovino in una delle seguenti condizioni:
- a)abbian compiuto almeno cinque anni di servizio se sprovvisti del titolo di studio richiesto dal 2° comma dell'articolo 257 del presente regolamento;
- b)abbiano servito per un periodo minore, ma siano muniti del detto titolo di studio, saranno nominati rispettivamente applicati ed applicate nel limite dei posti vacanti, sempre che risultino in possesso, alla data della nomina, di tutti gli altri requisiti prescritti dal citato articolo e vengono ben qualificati sotto ogni riguardo.
[3]Coloro che, avendo i requisiti di cui sopra, non rientreranno nelle dette nomine, per mancanza di posti, saranno assunti successivamente, via via che si verificheranno nuove vacanze.
[4]La liquidazione del ruolo transitorio delle applicate si iniziera' immediatamente dopo il collocamento dell'ultima avventizia che sara' nominata ai sensi del presente articolo.
[5]2. Gli inservienti avventizi in servizio presso il Banco assunti per la prima volta nella detta qualita' avanti il compimento del 35° anno di eta' e non oltre il 30 settembre 1920, saranno nominati fattorini nel limite dei posti vacanti, sempre che risultino alla data della nomina provvisti degli altri requisiti indicati all'art. 258, e vengano ben qualificati sotto ogni riguardo.
[6]A coloro che non rientreranno in dette nomine per mancanza di posti sara' applicabile la norma di cui al penultimo comma del n. 1.
[7]3. Gli avventizi in servizi presso il Banco per lavori di fatica, assunti per la prima volta avanti il compimento del 45° anno di eta', e con almeno cinque anni di servizio saranno collocati nel grado di fattorino, anche se sprovvisti del titolo di studio richiesto dall'art. 258 purche' vengano ben qualificati sotto ogni riguardo, e risultino alla data della nomina forniti degli altri requisiti prescritti nell'articolo detto.
[8]Gli altri avventizi che abbiano prestato un servizio minore potranno essere nominati in seguito, man mano che compiranno il periodo di cinque anni, e sempre nel limite dei posti vacanti, purche' si trovino per tutt'altro nelle stesse condizioni dei predetti.
[9]Gli uni e gli altri avranno, pero', la qualifica di uomini di fatica e l'obbligo di continuare ad esercitare le mansioni relative per le quali furono assunti.
[10]Per gli avventizi di cui ai nn. 1 e 2, che abbiano prestato servizio militare in zona di guerra, o che siano stati in servizio durante il periodo della guerra, il sopradetto limite di eta' e' elevato a 40 anni ed a 50 anni per gli avventizi burocratici muniti di laurea o di diploma di studi superiori giuridici o economici.
[11]Ai fini del computo degli anni di servizio richiesti per l'assunzione in pianta stabile, non si terra' conto delle interruzioni dipendenti da servizio militare.
[12]Tutte le nomine di cui nel presente articolo saranno deliberate dal Consiglio di amministrazione, su proposta del direttore generale, e avranno luogo secondo l'ordine decrescente di anzianita' del servizio effettivamente prestato dagli aspiranti)).
Testo vigente dal 10 giugno 1922 al 16 dicembre 2010 · versione 2 su Normattiva