Art. 313-bis

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 10 giugno 1922 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →

[1]((Salva sempre la disposizione dell'art. 320, tutti i posti di applicato che risulteranno vacanti dopo il collocamento, a norma delle presenti disposizioni transitorie, degli impiegati e avventizi in servizio, saranno per una sola volta riservati ai vincitori di un concorso al quale potranno prendere parte esclusivamente gli ex-combattenti riconosciuti mutilati o invalidi di guerra e gli ex-combattenti eventualmente gia' in servizio presso il Banco.

[2]I concorrenti dovranno essere forniti dei requisiti di cui all'art. 257, salvo, per la costituzione fisica, il giudizio favorevole sulla idoneita' dei detti concorrenti ai servizi dell'Istituto, pronunziate da una Commissione composta di due medici e di un funzionario del Banco, scelti dal direttore generale)).

Testo vigente dal 10 giugno 1922 al 16 dicembre 2010 · versione 2 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1914-08-06;895~art313bis · fonte su Normattiva