Art. 313

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[1]((Gli avventizi e le avventizie burocratiche e gli inservienti avventizi che per qualsiasi motivo non conseguiranno la nomina, in virtu' delle disposizioni di cui all'articolo precedente, saranno licenziati con una indennita' pari a tre mesi di retribuzione.

[2]Essi pero' avranno titolo di preferenza nelle eventuali nomine nel personale ausiliario, sempre che siano ben qualificati sotto ogni riguardo e provvisti dei requisiti che saranno richiesti per l'assunzione in tale categoria.

[3]A coloro che venissero assunti nel personale ausiliario infra i tre mesi dal licenziamento non competera' l'indennita' di cui sopra)).

Testo vigente dal 10 giugno 1922 al 16 dicembre 2010 · versione 2 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1914-08-06;895~art313 · fonte su Normattiva