Art. 313
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 10 giugno 1922 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →
[1]((Gli avventizi e le avventizie burocratiche e gli inservienti avventizi che per qualsiasi motivo non conseguiranno la nomina, in virtu' delle disposizioni di cui all'articolo precedente, saranno licenziati con una indennita' pari a tre mesi di retribuzione.
[2]Essi pero' avranno titolo di preferenza nelle eventuali nomine nel personale ausiliario, sempre che siano ben qualificati sotto ogni riguardo e provvisti dei requisiti che saranno richiesti per l'assunzione in tale categoria.
[3]A coloro che venissero assunti nel personale ausiliario infra i tre mesi dal licenziamento non competera' l'indennita' di cui sopra)).
Testo vigente dal 10 giugno 1922 al 16 dicembre 2010 · versione 2 su Normattiva