Art. 314
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[1]((Per gli impiegati del nuovo grado di capo ufficio che saranno nominati vice-direttori all'attuazione delle presenti disposizioni e successivamente nel corso di tre anni, il Consiglio di amministrazione ha facolta', con deliberazione motivata, di non tener conto della condizione dei tre anni di servizio nel grado stabilita nella prima parte dell'art. 252-bis.
[2]Ai fini delle nomine di grado di capo ufficio che, dopo quelle di cui all'art. 209, si rendessero necessarie dopo un quinquennio, il Consiglio di amministrazione ha facolta' di ridurre, con deliberazione motivata, il numero di anni di servizio necessari a norma dei primi due comma dell'art. 252-ter, per l'ammissione al concorso o per le nomine a scelta dei segretari al detto grado di capo di ufficio)).
Testo vigente dal 10 giugno 1922 al 16 dicembre 2010 · versione 2 su Normattiva