Art. 315
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[1]((Il collocamento degli impiegati nei nuovi quadri di classificazione degli stipendi va fatto in base alla rispettiva loro anzianita' nel grado al quale appartengono, salvo la disposizione dell'articolo seguente.
[2]Nel computo per la determinazione della detta anzianita' sara' compreso il servizio prestato:
- a)dai direttori negli aboliti gradi di ispettore generale e di ispettore;
- b)dai vice-direttori nel grado di capo ufficio esistente prima della pubblicazione del presente regolamento e in quelli di segretario o di ragioniere, esistenti anteriormente alla pubblicazione del R. decreto 19 febbraio 1920, n. 249.
- c)di segretari (gia' ufficiali) nel grado di applicato esistente anteriormente all'attuazione del regolamento approvato con Regio decreto 2 agosto 1908, n. 715; nonche' nel grado di alunno;
- d)dall'usciere capo nel grado di commesso di cassa)).
Testo vigente dal 10 giugno 1922 al 16 dicembre 2010 · versione 2 su Normattiva