Art. 316
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[1]((Nel collocamento di cui all'articolo precedente deve essere comunque rispettata la posizione che gli impiegati avevano nel ruolo alla data del 1° luglio 1919, in guisa da non alternarne la graduatoria, salvo per quanto riguarda gli agenti la disposizione di cui agli articoli 308 e 309.
[2]Conseguentemente gli impiegati pretermessi nelle promozioni a scelta e quelli retrocessi, i quali abbiano una anzianita' di grado maggiore di quella degli impiegati che li precedono in graduatoria, prendendo, esclusivamente ai fini del collocamento nei quadri e della progressiva nei ruoli, la stessa anzianita' di coloro che li seguono nell'attuale graduatoria.
[3]La stessa anzianita' viene parimenti attribuita agli impiegati retrocessi quando per effetto della retrocessione ad un grado precedentemente non coperto essi abbiano una anzianita' minore degli impiegati che li seguono in graduatoria)).
Testo vigente dal 10 giugno 1922 al 16 dicembre 2010 · versione 2 su Normattiva