Art. 317
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((Qualora per determinazione della gerarchia fra gli impiegati in servizio al 1° luglio 1919 occorra risalire alla anzianita' precedente alla stessa data si avra' esclusivamente riguardo all'ordine della graduatoria vigente, in base ai ruoli chiusi, al momento dell'attuazione dei ruoli aperti)).
Testo vigente dal 10 giugno 1922 al 16 dicembre 2010 · versione 2 su Normattiva