Art. 318
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[1]((Al collocamento degli impiegati nei nuovi quadri di classificazione dei ruoli aperti e' data la decorrenza dal 1° luglio 1919.
[2]Tutti i provvedimenti riguardanti lo stato giuridico degli impiegati, emanati in base al sistema dei ruoli chiusi, posteriormente a quella data e fino alla pubblicazione del presente regolamento, restano fermi, ma agli effetti economici saranno regolati secondo il sistema dei ruoli aperti)).
Testo vigente dal 10 giugno 1922 al 16 dicembre 2010 · versione 2 su Normattiva