Art. 319
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((Agli effetti economici gli agenti e i cassieri capi provenienti dalla carriera amministrativo-contabile che faranno parte del nuovo grado dei capi di ufficio, saranno considerati come se fossero sempre appartenuti al ruolo dei segretari, salvo che non fossero provvisti di uno stipendio superiore a quello che loro spetterebbe, nel qual caso conserverebbero la differenza a titolo di assegno personale pensionabile da compensare coi successivi aumenti periodici)).
Testo vigente dal 10 giugno 1922 al 16 dicembre 2010 · versione 2 su Normattiva