Art. 320

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((Il Banco e' tenuto all'osservanza della legge 21 agosto 1921, numero 1312, concernente l'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra nelle pubbliche Amministrazioni e nelle aziende private)).

Testo vigente dal 10 giugno 1922 al 16 dicembre 2010 · versione 2 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1914-08-06;895~art320 · fonte su Normattiva