Art. 320
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 10 giugno 1922 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →
((Il Banco e' tenuto all'osservanza della legge 21 agosto 1921, numero 1312, concernente l'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra nelle pubbliche Amministrazioni e nelle aziende private)).
Testo vigente dal 10 giugno 1922 al 16 dicembre 2010 · versione 2 su Normattiva