Art. 33

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[1](Art. 33, Reg. gen. approvato con R. D. 2 agosto 1908, n. 615).

[2]A norma dell'art. 31 dello statuto, uno dei consiglieri di nomina governativa sostituisce il direttore generale nei casi di assenza o d'impedimento. Esso e' designato dallo stesso direttore generale che ne informa il Ministero del tesoro.

[3]Il direttore generale puo' delegare temporaneamente ai consiglieri di nomina governativa funzioni riguardanti determinati rami di servizio.

[4]Ad ogni effetto di legge e di regolamento i consiglieri di nomina governativa non sono considerati come impiegati dell'Istituto.

[5]Il biennio per la loro rinnovazione, di cui all'art. 21 dello statuto, e' da valutarsi per anni interi, decorribili dal giorno della nomina.

[6]In caso di nomina con decreti Reali di pari data la rinnovazione ha luogo procedendosi al sorteggio.

[7]Verificandosi interruzione, per morte, dimissione od altra causa, il consigliere nominato in surrogazione devesi considerare in funzione sino dalla data della nomina del consigliere da lui sostituito.

Testo vigente dal 26 settembre 1914 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1914-08-06;895~art33 · fonte su Normattiva