Art. 35-bis
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[1]((I direttori preposti ai reparti, alle divisioni e alle aziende annesse:
- a)rispondono del buon andamento dei servizi loro affidati;
- b)hanno la responsabilita' degli uffici posti alla loro dipendenza, ne sorvegliano la disciplina, ne regolano il lavoro;
- c)hanno relativamente al personale dipendente le stesse facolta' attribuite ai direttori degli stabilimenti.
[2]Altri impiegati preposti alla divisione di segreteria ed agli uffici speciali incombono gli obblighi prescritti alle lettere a) e b) ma non competono le facolta' di cui alla lettera c) che, invece, spettano al segretario generale)).
Testo vigente dal 10 giugno 1922 al 16 dicembre 2010 · versione 2 su Normattiva